Whistleblowing

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Negli ultimi anni, il termine whistleblowing è entrato nel lessico quotidiano di aziende, media e cittadini. Sempre più spesso ne sentiamo parlare in occasione di scandali, indagini giudiziarie o iniziative di trasparenza da parte di grandi organizzazioni pubbliche e private. Il fenomeno è diventato ancora più attuale con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/1937, che ha armonizzato le normative sul whistleblowing nei paesi membri dell’Unione Europea, imponendo nuovi obblighi per le imprese e rafforzando le tutele per i segnalanti.

Tuttavia, nonostante la crescente attenzione, sono ancora molti i dubbi su cosa significhi davvero “whistleblowing”: chi può fare una segnalazione? Qual è la differenza tra un reclamo e una denuncia vera e propria? Come si tutela chi denuncia? E qual è il compito della comunicazione – internamente ed esternamente – nel gestire con il corretto equilibrio tutto questo?

In questo articolo facciamo chiarezza, rispondendo a queste domande e offrendo una riflessione sul valore etico e comunicativo del whistleblowing in un’epoca in cui la fiducia è il bene più raro e prezioso.

Whistleblowing: definizione e significato

Con il termine whistleblowing si intende la segnalazione spontanea da parte di un individuo – detto whistleblower o segnalante – di un illecito, un’irregolarità o un comportamento scorretto avvenuto all’interno dell’organizzazione in cui lavora o con cui collabora. La parola inglese deriva dal gesto dell’arbitro che soffia nel fischietto per segnalare una violazione delle regole.

Il segnalante è spesso un dipendente, ma può anche essere un ex collaboratore, un fornitore, un consulente, un volontario o persino un cliente, a seconda dei casi. L’essenza del whistleblowing è dunque la volontà di rivelare un fatto potenzialmente lesivo per l’organizzazione, l’ambiente di lavoro o l’interesse pubblico, in un’ottica di responsabilità, etica e legalità.

Interno o esterno: le due vie della segnalazione

Si distinguono, come è evidente dal titolo del paragrafo, due precise forme principali di whistleblowing, a seconda della loro provenienza.

Whistleblowing interno

Avviene attraverso canali di segnalazione predisposti dall’organizzazione stessa. È la modalità oggi preferita e raccomandata anche dalla normativa europea, in quanto consente all’azienda di gestire i problemi prima che esplodano pubblicamente. Affinché funzioni, però, richiede un sistema affidabile, anonimato garantito e una cultura aziendale aperta alla trasparenza.

Whistleblowing esterno

Si verifica quando il segnalante si rivolge a un’autorità esterna, alla stampa o all’opinione pubblica. È spesso la scelta obbligata di chi non si fida dell’azienda, ha timore di ritorsioni o ritiene inefficaci i canali interni. Anche questa forma è tutelata dalla legge, sebbene comporti maggiori rischi comunicativi e reputazionali per l’organizzazione.

Quando una segnalazione è davvero whistleblowing

Per essere considerata a tutti gli effetti una segnalazione di whistleblowing, la denuncia deve riguardare violazioni oggettive di leggi, regolamenti, Codici di condotta o norme europee. Rientrano in questa categoria, ad esempio corruzione e frode, conflitti di interesse non dichiarati, violazioni delle norme ambientali o sanitarie, discriminazioni o molestie sul lavoro,gravi violazioni della sicurezza.

Non rientrano invece segnalazioni mosse da interessi puramente personali, come lamentele su stipendi, ferie o rapporti con i colleghi.

Molte aziende, in un’ottica evoluta, scelgono comunque di includere nelle loro policy interne anche comportamenti non etici, pur non penalmente rilevanti, per promuovere una cultura aziendale responsabile e proattiva.

Whistleblowing ed etica: tra onestà e lealtà

Dal punto di vista etico, il whistleblowing è un tema delicato.

Da un lato, il segnalante agisce in nome della trasparenza e della giustizia; dall’altro, può essere visto come un traditore, un “infame” che rompe la fiducia con l’organizzazione o i colleghi.

Questo dilemma nasce dal conflitto tra due valori morali fondamentali, da una parte l’onestà, cioè fare ciò che è giusto, denunciare un’ingiustizia, proteggere l’interesse pubblico, dall’altra la lealtà, ossia il restare fedeli al gruppo, all’azienda, al “noi” a cui si appartiene.

Il whistleblower è, in fondo, una figura di frontiera. E come ogni figura di frontiera, può essere vista come eroe o come nemico, a seconda del contesto, delle intenzioni e della narrazione. Proprio per questo, è essenziale non giudicare le persone, ma costruire processi chiari, sistemi protetti e una cultura interna che valorizzi il coraggio civico, invece di reprimerlo.

La nuova normativa europea e gli obblighi per le aziende italiane

La Direttiva UE 2019/1937 ha introdotto standard comuni per la protezione dei whistleblower nei Paesi membri.

In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.lgs. 24/2023, che ha ampliato in modo significativo il numero dei soggetti tutelati, le modalità di segnalazione e gli obblighi organizzativi per le aziende.

Le principali novità prevedono l’obbligo per tutte le aziende con più di 50 dipendenti di attivare canali interni di segnalazione, anche tramite strumenti digitali, la protezione del segnalante contro ritorsioni, licenziamenti, demansionamenti o discriminazioni. L’estensione della tutela anche a ex dipendenti, candidati, collaboratori, fornitori e liberi professionisti, infine l’introduzione della figura del gestore delle segnalazioni, spesso esterno, per garantire imparzialità.

Il ruolo della comunicazione nel whistleblowing

Per un’agenzia di comunicazione, il whistleblowing è un tema cruciale, non solo per la reputazione dei clienti, ma anche per la credibilità e l’efficacia della cultura aziendale che contribuiamo a costruire.

Una buona comunicazione interna è il primo presidio contro il rischio reputazionale:

  • Spiega in modo chiaro cos’è il whistleblowing e come funziona.
  • Forma i dipendenti sul Codice etico e sulle procedure.
  • Costruisce fiducia nei canali interni di segnalazione.
  • Promuove un ambiente psicologicamente sicuro, in cui “parlare” non è sinonimo di “tradire”.

In caso di whistleblowing esterno, la gestione comunicativa della crisi diventa essenziale:

  • Attenzione al tono: trasparenza e ascolto, non chiusura e difesa.
  • Importanza della tempestività e della coerenza dei messaggi.
  • Necessità di attivare un team di crisi interno o esterno per coordinare tutte le risposte.

La narrazione pubblica può trasformare un caso di whistleblowing da potenziale danno a occasione di miglioramento e trasparenza, se gestita con competenza.

Whistleblowing e comunicazione responsabile: la visione di un’agenzia

Per noi della Favaretto Adv, parlare di whistleblowing significa parlare di cultura d’impresa, di fiducia, di scelte etiche.

In un’epoca in cui ogni azienda è esposta alla luce dei riflettori pubblici (digitale e non), costruire processi trasparenti e comunicazione autentica non è più solo una buona pratica: è una necessità strategica.

I nostri progetti affiancano le imprese anche su questi temi, dalla creazione di codici etici e linee guida editoriali, allo sviluppo di sistemi di whistleblowing accessibili e chiari, fino alla formazione e alla gestione della comunicazione di crisi.

Crediamo che un’impresa che sa ascoltare chi la critica, sia anche un’impresa che sa crescere e innovare con coraggio.

In conclusione

Il whistleblowing non è solo un obbligo normativo o un fatto di cronaca. È uno specchio della cultura aziendale.

È un tema che interroga il nostro modo di stare dentro le organizzazioni, di comunicare, di scegliere tra comodo e giusto.

Per le aziende, oggi, il vero vantaggio competitivo non è evitare che le segnalazioni avvengano, ma sapere come accoglierle, gestirle e valorizzarle.

E in questo, la comunicazione – se ben progettata – è uno strumento potente. Non per manipolare, ma per educare, guidare, ispirare.

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